Art. 5.

      1. Gli effetti della presente legge sono retroattivi.
      2. Ha titolo ai benefìci di cui all'articolo 2 il personale militare la cui attività di servizio compiuto ai sensi dell'articolo 1 risulta documentata dal proprio stato di servizio o dalla propria documentazione caratteristica, a condizione che il militare non sia stato ammesso a godere di analoghi benefìci pensionistici ai sensi di altre disposizioni, per il medesimo servizio prestato, per lo stesso periodo o per la stessa zona d'intervento.
      3. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il relativo regolamento di attuazione, recante, altresì, le modalità con le quali il personale militare interessato al beneficio di cui all'articolo 2 della presente legge può, per i servizi pregressi, fruire di tale beneficio, avanzando esplicita richiesta, nonché le variazioni matricolari da trascrivere nello stato di servizio di ciascun militare ammesso al beneficio.